Art. 55

Entrata in vigore, applicabilità e migrazione

In vigore dal 20 dic 2006
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Esso si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. 3.   Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite: a) una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione; b) quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari; c) quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+; d) quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N. SIS II degli Stati membri interessati. 4.   La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c). 5.   Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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