Art. 54

Periodo transitorio e bilancio

In vigore dal 20 dic 2006
Periodo transitorio e bilancio 1.   Le segnalazioni sono trasferite dal SIS 1 + al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia conforme alle disposizioni del presente regolamento prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data di cui all', paragrafo 2. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 96 della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, fatte salve le seguenti regole: a) in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni del presente regolamento a decorrere dall'introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione; b) in caso di risposta positiva su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia ritardare l'azione da intraprendere in base alla stessa. 2.   Alla data fissata a norma dell', paragrafo 2 il residuo del bilancio approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi degli Stati membri in conformità alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del SIS. 3.   Durante il periodo transitorio di cui all', paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1987:oj#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Periodo transitorio e bilancio (Art. 54 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo