Art. 52

Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen 1.   Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, il presente regolamento sostituisce, alla data di cui all', paragrafo 2, le disposizioni degli articoli da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l'articolo 102 bis. 2.   Esso sostituisce anche, alla data di cui all', paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen che attuano quegli articoli (20): a) Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del Sistema d'informazione Schengen (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16); b) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24); c) Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35); d) Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C. SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11); e) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4); f) Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5); g) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5); h) Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.); i) Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18). 3.   Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti al presente regolamento.
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