Art. 50
Controllo e statistiche
In vigore dal 20 dic 2006
Controllo e statistiche
1. L'organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.
3. Ogni anno l'organo di gestione pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.
4. Due anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.
5. Tre anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della presentazione e della trasmissione delle relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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