Art. 48
Responsabilità
In vigore dal 20 dic 2006
Responsabilità
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'N. SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'organo di gestione o un altro Stato membro partecipante al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.
Storico versioni
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