Art. 46
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 20 dic 2006
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono reciprocamente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.
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