Art. 45

Controllo dell'organo di gestione

In vigore dal 20 dic 2006
Controllo dell'organo di gestione 1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali dell'organo di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli del regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'organo di gestione ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.
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Controllo dell'organo di gestione (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo