Art. 43

Mezzi di impugnazione

In vigore dal 20 dic 2006
Mezzi di impugnazione 1.   Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda. 2.   Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'. 3.   La Commissione valuta le norme sui mezzi di impugnazione di cui al presente articolo entro....
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Mezzi di impugnazione (Art. 43 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo