Art. 42

Diritto di informazione

In vigore dal 20 dic 2006
Diritto di informazione 1.   I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione a norma del presente regolamento sono informati a norma degli della direttiva 95/46/CE. Le informazioni sono fornite per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione o a un riferimento a detta decisione di cui all', paragrafo 1. 2.   Le informazioni non sono fornite: a) qualora: i) i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di un paese terzo interessato; e ii) la fornitura dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati; b) qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia già informato; c) laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati.
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