Art. 42
Diritto di informazione
In vigore dal 20 dic 2006
Diritto di informazione
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione a norma del presente regolamento sono informati a norma degli della direttiva 95/46/CE. Le informazioni sono fornite per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione o a un riferimento a detta decisione di cui all', paragrafo 1.
2. Le informazioni non sono fornite:
a)
qualora:
i)
i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di un paese terzo interessato;
e
ii)
la fornitura dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati;
b)
qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia già informato;
c)
laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati.
Storico versioni
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