Art. 44

Controllo di N. SIS II

In vigore dal 20 dic 2006
Controllo di N. SIS II 1.   L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all' della direttiva 95/46/CE («autorità nazionale di controllo») controllano autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari. 2.   L'autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N. SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità nazionale di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.
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Controllo di N. SIS II (Art. 44 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo