Art. 10
Sicurezza - Stati membri
In vigore dal 20 dic 2006
Sicurezza - Stati membri
1. Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N. SIS II, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
c)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
d)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
e)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
f)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
g)
assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni di elaborazione dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all', paragrafo 1 a richiesta di queste (profili personali);
h)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
i)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell'inserimento);
j)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali o durante il trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
k)
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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