Art. 11

Riservatezza - Stati membri

In vigore dal 20 dic 2006
Riservatezza - Stati membri Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
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Riservatezza - Stati membri (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo