Art. 9

Compatibilità tecnica

In vigore dal 20 dic 2006
Compatibilità tecnica 1.   Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N. SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N-SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione. 2.   In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all', paragrafo 4, costantemente identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un'interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1987:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Compatibilità tecnica (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo