Art. 7
Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.
In vigore dal 20 dic 2006
Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N. SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N. SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N. SIS II, garantisce l’accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N. SIS II.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'.
Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.
3. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione il rispettivo ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all', paragrafo 8.
Storico versioni
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