Art. 8

Scambio di informazioni supplementari

In vigore dal 20 dic 2006
Scambio di informazioni supplementari 1.   Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del «manuale SIRENE» e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell’infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicurizzati per lo scambio di informazioni supplementari. 2.   Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. 3.   Alle richieste di informazioni supplementari formulate da uno Stato membro è data una risposta quanto più rapida possibile 4.   Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 sotto forma del manuale SIRENE, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
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Scambio di informazioni supplementari (Art. 8 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo