Art. 41
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
In vigore dal 20 dic 2006
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
1. Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente al presente regolamento è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.
2. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità deve comunicare informazioni.
3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.
4. L'informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.
5. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.
6. L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1987:oj#art-41