Art. 47

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

In vigore dal 20 dic 2006
Protezione dei dati durante il periodo transitorio La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell', paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l'effettuazione di controlli in loco o l'esercizio dei poteri attribuitigli dall' del regolamento (CE) n. 45/2001.
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