Art. 22
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali
In vigore dal 20 dic 2006
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali
L'uso di fotografie e impronte digitali di cui all', paragrafo 2, lettere e) ed f) è soggetto alle seguenti disposizioni:
a)
fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione;
b)
fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l'identità di un cittadino di un paese terzo individuato grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici;
c)
possono essere usate impronte digitali, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare un cittadino di un paese terzo in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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