Art. 20
Categorie di dati
In vigore dal 20 dic 2006
Categorie di dati
1. Fatti salvi l', paragrafo 1 o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti nell'.
2. Le informazioni sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:
a)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;
b)
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c)
luogo e data di nascita;
d)
sesso;
e)
fotografie;
f)
impronte digitali;
g)
cittadinanza(e);
h)
indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa;
i)
ragione della segnalazione;
j)
autorità che effettua la segnalazione;
k)
riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
l)
azione da intraprendere;
m)
connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'.
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
4. Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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