Art. 18

Tenuta dei registri a livello centrale

In vigore dal 20 dic 2006
Tenuta dei registri a livello centrale 1.   L'organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati. 3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. 4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso. 5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.
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