Art. 16
Sicurezza
In vigore dal 20 dic 2006
Sicurezza
1. L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
c)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
d)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
e)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
f)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
g)
creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all' a richiesta di quest'ultimo (profili personali);
h)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
i)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
j)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
k)
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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