Art. 16

Sicurezza

In vigore dal 20 dic 2006
Sicurezza 1.   L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per: a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni); c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione); e) impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti); f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati); g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all' a richiesta di quest'ultimo (profili personali); h) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); i) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento); j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo). 2.   L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
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Sicurezza (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo