Art. 17

Riservatezza - Organo di gestione

In vigore dal 20 dic 2006
Riservatezza - Organo di gestione 1.   Fatto salvo l' dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all' del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività. 2.   L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
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Riservatezza - Organo di gestione (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo