Art. 19

Campagna informativa

In vigore dal 20 dic 2006
Campagna informativa La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati lancia, in concomitanza con l'entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l'organo di gestione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS II in generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1987:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campagna informativa (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1987) — Testo vigente | Portale Normativo