Art. 5

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all’allegato II del presente regolamento. La valutazione ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale. 2.   I quadri nazionali di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell’allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell’, lettere d), e), f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all’ del presente regolamento.
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