Art. 4

In vigore dal 15 dic 2006
1.   La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data. Qualora si applichi l’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2.   Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all’, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.
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