Art. 2
In vigore dal 15 dic 2006
1. Ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurata la coerenza:
a)
tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;
b)
tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.
2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell’, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.
A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.
3. Non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
Storico versioni
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