Art. 6
In vigore dal 15 dic 2006
1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:
a)
revisione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
b)
revisione derivante da una procedura di coordinamento per l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c)
altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.
3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:
a)
i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
b)
gli effetti previsti della modifica;
c)
il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.
Storico versioni
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