Art. 6

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie: a) revisione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005; c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2.   Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma. 3.   Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli: a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica; b) gli effetti previsti della modifica; c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.
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