Art. 8
In vigore dal 15 dic 2006
1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all’altro, a condizione che:
a)
non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell’arco dell’intero periodo di programmazione;
b)
non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
c)
non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
d)
sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
e)
se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziate per realizzare l’obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell’, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1.
Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell’anno civile in cui ha luogo lo storno. L’ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.
La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.
Storico versioni
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