Art. 13

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Le condizioni previste all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno. Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo. 2.   Il piano aziendale di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come minimo: a) la situazione di partenza dell’azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda; b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell’azienda. 3.   L’autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato. 4.   La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell’insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio una tantum, come disposto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate. 5.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l’approvazione da parte dell’autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure. 6.   Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo