Art. 14
In vigore dal 15 dic 2006
1. In caso di cessione di un’azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all’importo previsto per un solo cedente.
2. L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.
3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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