Art. 14

Art. 14

In vigore dal 15 dic 2006
1.   In caso di cessione di un’azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all’importo previsto per un solo cedente. 2.   L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune. 3.   Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4.   Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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