Art. 18

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all’uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l’insieme delle risorse forestali dell’azienda. 2.   Le operazioni finalizzate all’accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati all’interno dell’azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta. Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo. 3.   Le foreste di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell’, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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