Art. 30
In vigore dal 15 dic 2006
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
2. Per «foresta» si intende un’area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.
Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un’altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell’azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.
La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.
Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.
Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.
La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell’albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.
3. Per «zona boschiva» si intende un’area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.
4. Sono escluse dal campo di applicazione dell’, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le seguenti foreste e zone boschive:
a)
le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
b)
le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
c)
le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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