Art. 29

In vigore dal 15 dic 2006
Ai fini degli del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola o forestale.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo