Art. 41
In vigore dal 15 dic 2006
1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere creata nell’ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.
2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l’insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25 % dell’importo destinato alla rete rurale nazionale.
3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all’, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
Le disposizioni dell’, dell’, paragrafi 1 e 3, e dell’ del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.
Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 % dell’importo complessivo del programma.
4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.
5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l’organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell’allegato II.
Storico versioni
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