Art. 44
In vigore dal 15 dic 2006
1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
a)
quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile;
b)
quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga.
3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.
Storico versioni
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