Art. 39

In vigore dal 15 dic 2006
1.   La cooperazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell’ambito dell’asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione. 2.   Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all’, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri: a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio; b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali. 3.   La cooperazione si traduce nella realizzazione di un’azione congiunta. Sono sovvenzionabili a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all’azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio. Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione. 4.   Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall’autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all’autorità competente entro il 31 dicembre 2013. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo