Art. 46
In vigore dal 15 dic 2006
È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.
Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
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