Art. 49

In vigore dal 15 dic 2006
Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi. Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell’abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, l’organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell’abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l’aiuto ai beneficiari. Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell’abbuono all’istituto finanziario intermediario per l’intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 (14).
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Art. 49 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo