Art. 54

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni: a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’; c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente. Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato. Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni. 2.   La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.
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