Art. 55

In vigore dal 15 dic 2006
1.   In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile. 2.   Nel caso di investimenti agricoli, l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell’, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione.
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Art. 55 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo