Art. 53

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli , da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1: a) contengano unicamente elementi verificabili; b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; c) indichino chiaramente la fonte dei dati; d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo; e) per le misure di cui agli , da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo