Art. 53
In vigore dal 15 dic 2006
1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli , da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.
2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:
a)
contengano unicamente elementi verificabili;
b)
siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
c)
indichino chiaramente la fonte dei dati;
d)
siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo;
e)
per le misure di cui agli , da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1974:oj#art-53