Art. 58

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante: a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio; b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d’informazione, nonché le misure da adottare; c) il bilancio indicativo; d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l’esecuzione; e) i criteri per la valutazione dell’impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità. 2.   La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale. 3.   Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.
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Art. 58 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo