Art. 58
In vigore dal 15 dic 2006
1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:
a)
gli obiettivi e i gruppi bersaglio;
b)
i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d’informazione, nonché le misure da adottare;
c)
il bilancio indicativo;
d)
i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l’esecuzione;
e)
i criteri per la valutazione dell’impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.
2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.
3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1974:oj#art-58