Art. 63
In vigore dal 15 dic 2006
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (19).
Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.
2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all’allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII.
3. L’autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.
4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un’interfaccia per la sincronizzazione automatica e l’inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.
5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell’ della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.
6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.
Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.
7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
I costi dell’interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.
Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma cartacea.
Storico versioni
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