Art. 62
In vigore dal 15 dic 2006
1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall’obiettivo di convergenza.
2. L’andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.
Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:
a)
requisiti in materia di monitoraggio;
b)
organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;
c)
orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;
d)
schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori;
e)
schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.
Storico versioni
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