Art. 62

Art. 62

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall’obiettivo di convergenza. 2.   L’andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari. Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3.   La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi: a) requisiti in materia di monitoraggio; b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale; c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni; d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori; e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.
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