Art. 64

In vigore dal 15 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. L’ del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell’articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo