Art. 20

In vigore dal 15 dic 2006
I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo