Art. 21

In vigore dal 15 dic 2006
1.   L’entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L’aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo. 2.   Per determinare l’importo annuo dell’aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.
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