Art. 22

In vigore dal 15 dic 2006
1.   I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti: a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (7); b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (8); c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (9); d) titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (10). 2.   Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri: a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono: — caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente; c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori; d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili. 3.   I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2. Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario. 4.   Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso per lo stesso prodotto nell’ambito di una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo